Agricoltori e regime catastale: serve un nuovo codice ATECO per la trasformazione dei prodotti?
Un agricoltore in regime catastale che decide di completare la filiera trasformando i propri prodotti – ad esempio producendo marmellate dai frutti coltivati – si chiede se debba aggiungere un codice ATECO e quali siano le conseguenze fiscali. Ecco una risposta chiara e basata sulla normativa.
Obbligo del Codice ATECO
Secondo l'art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, chi esercita un'attività soggetta a IVA deve dichiararne l'inizio o la variazione entro 30 giorni. Se l'agricoltore inizia a trasformare i propri prodotti, deve aggiornare la dichiarazione IVA aggiungendo un codice ATECO specifico per questa attività (es. produzione di conserve). Si tratta di un adempimento amministrativo necessario per classificare correttamente l'attività, ma non implica automaticamente un cambiamento del regime fiscale.
Implicazioni Fiscali: Il Ruolo del Regime Catastale
Per gli agricoltori in regime catastale, il reddito è determinato dalle tariffe d'estimo dei terreni (base catastale). L'art. 32 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) considera la trasformazione dei prodotti agricoli un'attività agricola connessa, purché le materie prime usate siano "prevalentemente" (oltre il 50%) di propria produzione. In questo caso:
- Il reddito derivante dalla trasformazione rimane reddito agrario.
- Non viene tassato separatamente come reddito d'impresa.
- Il regime catastale resta invariato.
Se invece la prevalenza delle materie prime proprie non fosse rispettata, la trasformazione potrebbe essere riqualificata come attività d'impresa, con tassazione separata e perdita dei benefici del regime catastale.
Definizione di Attività Agricola
L'art. 2135 del Codice Civile include la trasformazione tra le attività connesse all'agricoltura, rafforzando la possibilità di mantenere il regime catastale quando si rispettano i requisiti di prevalenza.
Cosa Fare in Pratica
- Aggiungere il codice ATECO: Sì, è obbligatorio per l'aggiornamento IVA.
- Verificare la provenienza delle materie prime: Se più del 50% proviene dalla propria azienda, il regime fiscale non cambia.
- Monitorare: Superare questa soglia comporta una gestione fiscale diversa.
Conclusione
Un agricoltore in regime catastale deve aggiungere un codice ATECO per la trasformazione dei propri prodotti, ma questo non altera il regime fiscale se utilizza prevalentemente materie prime proprie. Rispettando il criterio del 50%, il reddito resta agrario e determinato su base catastale, senza complicazioni aggiuntive.
Riferimenti Normativi
- Art. 2135 del Codice Civile
- Art. 35 del D.P.R. n. 633/1972
- Art. 32 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)